Per chi non conoscesse come si muovono le logiche distributive ed editoriali sul territorio nazionale potrebbero sembrare interventi di poco conto.
Nella realtà viene divelto dall’ingranaggio distributivo un principio che ha generato la morte imprenditoriale del settore logistico ed editoriale, oltreché aver alimentato i famosi “presunti editori”.
Molti sono gli aspetti ancora da chiarire e sui quali è difficile sbilanciarsi. Abbiamo la certezza però che “una legge” e non un “Accordo Nazionale” ci consentirà una maggior libertà nella gestione delle nostre attività.
Certamente la rivoluzione non è nel poter fare sconti…paradosso non si sa nato dove. Se il cliente volesse acquistare il prodotto editoriale con lo sconto non avrebbe che l’imbarazzo della scelta da più di 20 anni attraverso abbonamenti all’80% di sconto.
La grande rilevanza della nuova legge è l’aver consentito al rivenditore un autodeterminazione delle forniture, aspetto prima proibito ,tanto da generare quel diffuso malcostume che spesso sfocia in un abuso di posizione dominante…consentito dalla legge.
Ecco il testo dell’art.39, nella parte inerente il nostro settore e la circolare dello S.N.A.G. Nazionale
Art. 39 Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore
1. All’articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.